L’attività di informazione al paziente in merito alla registrazione delle malattie tumorali e la procedura di notifica per la registrazione vengono remunerate?
La legge sulla registrazione delle malattie tumorali è concepita in modo tale da limitare il più possibile gli oneri di chi è soggetto all’obbligo di notifica. Ad esempio, per la notifica dei dati al registro dei tumori, è possibile inviare anche semplicemente i referti che verrebbero comunque generati nel contesto della propria attività professionale regolare (ai sensi dell'art. 8, comma 2 ORMT). Il registro dei tumori si assumerà il compito di estrarre e codificare le informazioni rilevanti. La notifica può avvenire, ad es., tramite e-mail crittografata (HIN Mail). Occorre inoltre rispettare uno standard di trasmissione elettronica. Il Suo sistema di informazione offre probabilmente un’interfaccia compatibile con questo software. Le rammentiamo che, qualora disponibile, il numero di assicurato (NAVS13) va sempre integrato all’atto di notifica, così come la data in cui ha informato il paziente riguardo alla registrazione della malattia tumorale (qualora ciò rientri nel Suo ambito di competenza).
Nel messaggio concernente la legge sulla registrazione delle malattie tumorali, sottoposto al Consiglio federale nell’autunno 2014 insieme al relativo disegno di legge federale ai fini di richiesta di approvazione, viene espressamente indicato che la notifica dei dati non viene indennizzata. Il disegno di legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali è stato discusso in Parlamento e la relativa legge è stata approvata a marzo 2016. Essa, analogamente al disegno di legge, non prevede alcun indennizzo per la notifica dei dati.
Le argomentazioni al riguardo possono venire così riassunte:
- La notifica dei dati non viene retribuita, in quanto si tratta di dati che vanno/vengono in ogni caso raccolti nell’ambito delle cure cliniche
- Il servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT) metterà inoltre a disposizione dei notificanti dei mezzi ausiliari per la raccolta e la trasmissione unitaria e standardizzata dei dati (art. 18 lett. a LRMT). Questa misura dovrebbe permettere di ridurre ulteriormente l’onere della procedura di notifica.
- La crescente digitalizzazione a livello della documentazione dei dati relativi al decorso clinico che coinvolge le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica consentirà, in futuro, di semplificare ulteriormente la notifica e la trasmissione dei dati ai registri dei tumori
Per conoscere la corretta attribuzione tariffaria degli oneri ambulatoriali in qualità di medico, poiché essa si riferisce all’applicazione della tariffa attuale o futura nell’ambito della struttura delle tariffe ambulatoriali attualmente in discussione, si consiglia di rivolgersi all’FMH. Ciò vale anche qualora Lei ritenga necessaria una nuova posizione tariffaria per gli oneri legati alla LRMT. In qualità di associazione professionale, l’FMH potrà, se lo riterrà opportuno, sostenere tale richiesta nell’ambito delle trattative tariffarie. Se, invece, l’FMH giudicherà adeguate le attuali posizioni tariffarie, avrà cura di informarLa sulla corretta procedura di fatturazione della Sua prestazione.