Obbligo d’informazione

  • A chi spetta la responsabilità di informare il paziente sulla registrazione del tumore?

    La responsabilità di informare il paziente spetta al medico specialista che comunica la diagnosi. Idealmente, l’informazione viene trasmessa da una persona di conoscenza e con cui il paziente ha un rapporto di fiducia. L’informazione in merito alla registrazione della malattia tumorale deve avvenire sia oralmente sia per iscritto. Per l’informazione scritta, l’SNRT mette a disposizione degli opuscoli in 14 lingue. Gli opuscoli possono venire ordinati nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano, come pure in lingua inglese. Ulteriori versioni in altre lingue possono venir scaricate in formato PDF. Gli opuscoli in tedesco, francese, italiano e inglese possono venire ordinati gratuitamente sul seguente sito Internet: https://www.migesplus.ch/it/pubblicazioni/informazione-sulla-registrazione-delle-malattie-tumorali.

  • Perché i pazienti vanno informati sia oralmente sia per iscritto in merito alla registrazione della malattia tumorale?

    Attraverso l’informazione scritta (gli opuscoli informativi per i pazienti possono venire ordinati qui) e orale si intende assicurare che i pazienti comprendano il significato della registrazione della loro malattia tumorale e si offre loro la possibilità di opporvisi. L’informazione scritta mira inoltre a permettere ai pazienti di porre domande.

  • Quando occorre informare il paziente in merito alla registrazione della malattia tumorale?

    È a discrezione del medico specialista stabilire quando è il momento opportuno per informare il paziente. L’informazione in merito alla registrazione della malattia tumorale dovrebbe comunque avvenire appena dopo la comunicazione della diagnosi. L’informazione in merito alla registrazione della malattia tumorale deve avvenire sia oralmente sia per iscritto. Per l’informazione scritta, l’SNRT mette a disposizione degli opuscoli in 14 lingue. Questi opuscoli possono venire ordinati nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano, come pure in lingua inglese. Ulteriori versioni in altre lingue possono venir scaricate in formato PDF. Gli opuscoli in tedesco, francese, italiano e inglese possono venir ordinati gratuitamente sul seguente sito Internet: https://www.migesplus.ch/it/pubblicazioni/informazione-sulla-registrazione-delle-malattie-tumorali

  • Quali informazioni deve fornire il medico?

    Il medico che comunica la diagnosi al paziente o al suo rappresentante legale (ad es. i genitori) deve informarlo/i in merito ai diritti che la legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali garantisce a ogni paziente, riguardo ai provvedimenti presi per garantire la protezione dei suoi dati personali come pure in merito al senso e allo scopo della registrazione. In sostanza, il medico è tenuto a informare oralmente l’interessato o il suo rappresentante legale riguardo alla notifica dei dati al registro dei tumori e al suo/loro diritto di opposizione alla registrazione. Il medico deve inoltre annotare la data dell’avvenuta informazione.

  • In che forma il medico è tenuto a informare il paziente?

    Il medico è tenuto a informare il paziente o il suo rappresentante legale sia oralmente sia per iscritto. L’informazione scritta del medico all’interessato avviene tramite un opuscolo informativo destinato ai pazienti, redatto dal servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT) in collaborazione con il registro dei tumori pediatrici e messo gratuitamente a disposizione delle persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica. L’opuscolo informativo per i pazienti può venir scaricato o ordinato qui in 14 lingue. Ulteriori informazioni dettagliate rivolte ai giovani pazienti (bambini e adolescenti) sono disponibili qui. Le informazioni rivolte agli adulti, invece, sono accessibili consultando il sito web dell’SNRT.

  • Quali pazienti devo informare in qualità di medico che effettua la diagnosi? Quelli con nuova diagnosi a partire dall’01/01/2020 o tutti i pazienti - ovvero anche quelli a cui è stata posta una diagnosi prima del 2020 e che vengono curati nel 2020 o successivamente?

    Ai sensi della legge sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT), tutti i pazienti con nuova diagnosi a partire dall’01/01/2020 vanno informati in merito alla registrazione della malattia tumorale. Ciò significa che tutti i pazienti a cui a partire dal 2020 è stata posta una diagnosi iniziale vanno informati oralmente e per iscritto in merito alla registrazione della malattia tumorale. Ai sensi della LRMT, i pazienti a cui la diagnosi è stata posta prima del 2020 e che, ad es., nel 2020 ricevono ancora delle cure, non vanno invece informati.

    Nota: la legge sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) prevede un obbligo di notifica solo per le diagnosi iniziali formulate a partire dall’01/01/2020. Tuttavia, raccomandiamo di continuare a notificare anche le diagnosi iniziali formulate prima di questa data. I registri cantonali dei tumori hanno ottenuto l’autorizzazione alla raccolta dei dati tumorali, ricevuti entro il 31/12/2019 e non ancora registrati o non registrati completamente, da parte della Commissione etica cantonale di Zurigo (N. BASEC PB_2015-01643), con validità fino al 31/12/2022. L’obiettivo è di evitare le eventuali lacune nei dati causate dal cambiamento di sistema di registrazione degli stessi. L’autorizzazione è valida per la raccolta dei dati dei pazienti residenti in Svizzera (al momento della diagnosi iniziale), ad eccezione di quelli domiciliati nei cantoni di Sciaffusa e Svitto, poiché in questi cantoni la registrazione delle malattie tumorali è iniziata soltanto nel 2020.

  • Che cosa contengono gli opuscoli informativi?

    Gli opuscoli contengono informazioni riguardanti gli argomenti seguenti:

    • Il senso e lo scopo della registrazione delle malattie tumorali

    • Gli obblighi delle organizzazioni coinvolte nella registrazione delle malattie tumorali

    • L'ampiezza della collezione di dati

    • Il flusso di dati (ad es. a chi vengono trasmessi i dati e quali altri siti, enti o istanze ricevono i dati)

    • La protezione dei dati

    • I diritti dei pazienti nell'ambito della registrazione e del trattamento dei dati.
  • Chi va informato nel caso di un paziente demente/privo di capacità decisionale? (il suo rappresentante?)

    Occorre informare il rappresentante del paziente.

  • Chi va informato nel caso di un paziente che decede poco tempo dopo la diagnosi (ad es.: intervento chirurgico per occlusione intestinale, neoplasia di nuova insorgenza)?

    Secondo la LFMT, l'informazione è un requisito essenziale all'inserimento dei dati nel registro. La LFMT non prevede alcuna eccezione in tale senso e ciò comporta che questi (rari) casi non dovrebbero venir notificati al registro. Il medico notificante rischia una violazione del segreto professionale, in quanto, secondo la LFMT, non vengono soddisfatti tutti i requisiti per una notifica. Dal punto di vista del segreto professionale, la protezione penale del segreto rimane applicabile anche dopo il decesso. L'informazione al rappresentante del paziente consentirebbe di colmare questa lacuna. In caso di assenza di un rappresentante del paziente, le persone da informare sarebbero i parenti prossimi, previa autorizzazione da parte della persona deceduta. In ultima istanza, sarebbe ipotizzabile anche una liberazione del segreto professionale concessa da un'autorità sovraordinata (Direzione cantonale della salute), come previsto dall'art 321 par.2 CPS.

  • In qualità di medico, devo informare i pazienti a cui è stata posta una diagnosi iniziale prima del 2020 e che sviluppano una recidiva nel 2020 o successivamente?

    Ogni paziente a cui viene posta una diagnosi iniziale nel 2020 o successivamente va informato oralmente e per iscritto dal medico che formula la diagnosi. Una recidiva è la ricomparsa di una malattia tumorale precedentemente diagnosticata e curata e rientra nella diagnosi iniziale, la quale, nell’esempio citato, è stata formulata prima del 2020 e dunque prima dell’entrata in vigore della LRMT. Una recidiva che rientra in una diagnosi iniziale formulata prima del 2020 non è dunque soggetta all’obbligo di notifica. Ai sensi della LRMT, inoltre, questi pazienti non vanno informati.

    A tale riguardo, si prega tuttavia di continuare a notificare anche le diagnosi iniziali formulate prima dell’01/01/2020. I registri cantonali dei tumori hanno ottenuto l’autorizzazione alla raccolta dei dati tumorali, ricevuti entro il 31/12/2019 e non ancora registrati o non registrati completamente, da parte della Commissione etica cantonale di Zurigo (N. BASEC PB_2015-01643), con validità fino al 31/12/2022. L’obiettivo è di evitare le eventuali lacune nei dati causate dal cambiamento di sistema di registrazione degli stessi. L’autorizzazione è valida per la raccolta dei dati dei pazienti residenti in Svizzera (al momento della diagnosi iniziale), ad eccezione di quelli domiciliati nei cantoni di Sciaffusa e Svitto, poiché in questi cantoni la registrazione delle malattie tumorali è iniziata soltanto nel 2020.

  • In qualità di medico, devo informare in merito alla registrazione delle malattie tumorali anche i pazienti residenti all’estero che si sono fatti curare in Svizzera? Questi casi vanno (inoltre) notificati oppure no?

    I pazienti stranieri non residenti in Svizzera non rientrano nel campo di applicazione della legge sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT). Ciò significa che i pazienti stranieri che si recano in Svizzera per sottoporsi a cure mediche non vanno informati ai sensi della LRMT. Questi casi non sono inoltre soggetti all’obbligo di notifica.

    Nota: su incarico del Principato del Liechtenstein, la registrazione delle malattie tumorali diagnosticate risp. trattate nel Principato è presa a carico dal registro dei tumori della Svizzera orientale dal 1o gennaio 2011. La maggior parte dei dati proviene dal Liechtenstein e dalla Svizzera. Si prega di trasmettere i dati tumorali dei pazienti residenti nel Liechtenstein al registro dei tumori della Svizzera orientale (Krebsregister Ostschweiz, KROCH). I pazienti residenti nel Liechtenstein vanno informati in merito alla trasmissione dei dati al KROCH, a cui va comunicata la data dell’informazione al paziente.

    Per domande inerenti la registrazione dei pazienti oncologici residenti nel Liechtenstein, si prega di rivolgersi al registro dei tumori della Svizzera orientale: https://ostschweiz.krebsliga.ch/krebsregister-ostschweiz-forschung/.

  • Se prendiamo a carico pazienti a cui è già stata posta una diagnosi in un’altra clinica o in un altro ambulatorio, dobbiamo nuovamente informarli? Ovvero: come facciamo a sapere, in qualità di istituto o di professionista del ramo medico che somministra il trattamento, se l’informazione è stata già fornita?

    Il medico che formula la prima diagnosi è responsabile dell’informazione al paziente ai sensi della LRMT (informazione orale e consegna dell’opuscolo informativo per i pazienti). Se la prima diagnosi non è stata formulata nella Sua clinica né da Lei bensì in un altro ambulatorio o istituto, è lecito presupporre che il paziente sia già stato informato. Pertanto, a livello di informazione del paziente, non va intrapresa alcuna azione. In questo caso, occorre soltanto trasmettere i dati inerenti il trattamento/relativi al decorso della malattia al registro dei tumori competente (obbligo di notifica). Sei il registro dei tumori non riceve la data dell’informazione al paziente e non riesce a risalire altrimenti ad essa, i dati trasmessi non vengono registrati. In tal modo, viene garantita la tutela dei diritti dei pazienti.