Trasmissione & protezione dei dati

  • In linea di principio, di che cosa va tenuto conto durante la trasmissione dei dati in merito alla loro protezione?

    I dati relativi alla salute sono tutelati dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e vanno elaborati secondo questi principi. In caso di trattamento dei dati relativi alla salute contrario alla legge, le persone interessate possono promuovere un’azione civile (art. 15 comma 4 LPD). Questa possibilità affianca la denuncia ai sensi dell’art. 321 CP. Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica sono tenute a garantire lo scambio di dati con i registri dei tumori competenti in forma criptata. Ciò avviene, ad esempio, in caso di trasmissione dei dati al registro dei tumori competente tramite il servizio HIN (Health Info Net). Le notifiche effettuate in forma cartacea soggiacciono al segreto postale di cui all’art. 321 CP. Il compito di notificare i dati ai registri dei tumori può venir delegato a un’altra persona, ma ciò non comporta il trasferimento della responsabilità. Le persone incaricate dell'adempimento di tale obbligo sono tenute a osservare il segreto professionale in ossequio alla legge sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT), di cui all’art. 29 LRMT. In caso di inosservanza del segreto professionale, si applicano gli art. 320 CP (Violazione del segreto d’ufficio) e/o art. 321 CP (Segreto professionale nella ricerca sull’essere umano).

  • Solitamente, il numero AVS non compare nella corrispondenza del medico, ma va comunque trasmesso al registro dei tumori per un’identificazione univoca. Una lettera del medico o altri documenti inoltrati ai colleghi medici e al registro dei tumori possono contenere il numero AVS?

    La legge sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT), entrata definitivamente in vigore il 1° gennaio 2020, e l’ordinanza sulla registrazione della malattie tumorali disciplinano, tra gli altri, la cerchia delle persone o organi soggetti all’obbligo di notifica, i dati da notificare, i diritti dei pazienti (menzionando in particolare il diritto di opposizione), l’organizzazione dei registri cantonali dei tumori, del registro dei tumori pediatrici e del servizio nazionale di registrazione dei tumori nonché i principi dell’elaborazione dei dati. L’art. 30 LRMT regolamenta la notificazione dei dati e prevede che i soggetti responsabili dell’attuazione di questa legge a livello federale e cantonale, nonché le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, possano comunicarsi a vicenda i dati personali qualora ciò risultasse necessario ai fini dell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla medesima legge.

    Se un documento viene indirizzato al registro dei tumori in adempimento all’obbligo di notifica, ma ne viene contemporaneamente inviata una copia anche ad altri colleghi medici che trattano il caso, in merito alla divulgazione del numero AVS avvenuta in tale contesto è possibile stabilire quanto segue: ai sensi dell’art. 83 della legge federale sull’assicurazione malattia, i fornitori di prestazioni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS ai fini dell'espletamento dei propri compiti previsti per legge. In particolare, la fatturazione avviene regolarmente con l’indicazione del numero AVS. Se un documento destinato a un altro medico - in versione originale o in copia - contiene il numero AVS del paziente, non viene rivelato nulla di cui il destinatario non sia già a conoscenza o di cui non possa venire a conoscenza in qualunque momento. Pertanto, un documento destinato in versione originale o in copia a un medico che tratta il caso può riportare il numero AVS. Diversa è la fattispecie in cui vengono a conoscenza del documento in questione persone o istituzioni che non sono autorizzate all’utilizzo sistematico del numero AVS. In questo frangente, si applicano i principi generali del diritto sulla protezione dei dati. La divulgazione di dati personali, tra i quali rientra anche il numero AVS, è ammessa unicamente in presenza di motivi che la giustifichino (come, ad esempio, il consenso del paziente).