L’obbligo di informare il paziente della registrazione della malattia tumorale (obbligo di informazione) spetta al medico responsabile della diagnosi.

L’obbligo di notifica si applica ai pazienti residenti in Svizzera. Le segnalazioni vengono inviate al registro cantonale dei tumori responsabile del cantone di residenza del paziente. Le informazioni vengono trasmesse per iscritto, preferibilmente per via elettronica e crittografata, sotto forma di documenti medici esistenti o dati strutturati. 

Se l’età del paziente al momento della diagnosi è inferiore ai 20 anni, la segnalazione viene fatta al Registro dei tumori pediatrici. Informazioni sulla registrazione dei tumori nei bambini sono disponibili sul sito web del Registro dei tumori pediatrici.

Il rispetto di questo obbligo legale di notifica e informazione rappresenta un obbligo professionale ai sensi dell’art. 40 della legge sulle professioni mediche (LPMed).